La Corte di Cassazione, con la decisione n.19158/2015, ha chiarito come le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi e di intesa con questi ultimi, pur implicando un minor grado d’intrusione nella sfera privata rispetto alle intercettazioni, e ritenendosi implicito il consenso di uno dei partecipanti alla conversazione, ai fini della loro utilizzabilità nel processo necessitano del decreto motivato del p.m. in forma scritta, non essendo sufficiente la sola autorizzazione espressa verbalmente dell’organo investigativo.

(Cassazione penale Sentenza, Sez. II, 08/05/2015 20/03/2015, n. 19158)