Il delitto di cui all’art. 609-bis, comma 2, n. 1 c.p. sussiste ove il consenso all’atto sessuale sia espressione di una disabilità psichica, operante nel caso specifico, e dolosamente strumentalizzata dalla attività induttiva del reo; secondo la Sent. n. 18513 del 2015 della Suprema Corte di Cassazione, la dimostrazione di tali requisiti non può trarsi ipso facto dalle modalità di realizzazione dell’atto sessuale né da una generica diagnosi di infermità mentale.

(Cass. Pen., Sez. III, 5 maggio 2015, n. 18513)